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Trasmissione telematica dei certificati di decesso.SNAMI :"l'inps ha preso un abbaglio".Quesito all'inps,al ministero e alla sisac

  • InNews
  • 19 feb 2015

Cari Colleghi,


ieri Vi è stata inviata una informativa e la Circolare n.33 del 13 febbraio 2015 dell'I.N.P.S., riguardo presunti nuovi compiti dei Medici di Medicina generale riguardanti l'invio telematico della certificazione di constatazione di decesso, ben diverso dal certificato di accertamento del decesso che è compito specifico del collega necroscopo. Era opportuno informarVi di quanto recita la suddetta circolare, la quale prevede sanzioni economiche in caso di inadempienza dopo la terza volta, anche perchè organi di informazione di settore avevano già provveduto alla sua pubblicazione. Ma a nostro avviso l'I.N.P.S. ha preso un grosso abbaglio, interpretando l'art. 1 comma 303 della legge 190 del 23 dicembre 2014 in cui si cita come unica figura professionale coinvolta quella del medico necroscopo e come certificazione quella di accertamento del decesso: "art 1 comma 303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". Vi ricordo inoltre che, la norma finale n. 8 dell'A.C.N. attualmente vigente, non prevede tra i compiti della Medicina generale funzioni di Medico necroscopo: Norma finale n. 8 dell'A.C.N. 1. Tra i compiti affidati dal presente accordo ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.Alla luce di quanto sopra abbiamo provveduto a chiedere i dovuti e necessari chiarimenti all'I.N.P.S. e per conoscenza al Ministero della salute ed alla S.I.S.A.C.


Vi terremo informaTi tempestivamente sull'evolversi della questione.


Cordiali saluti.


Il Segretario nazionale


GianFranco Breccia


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Al Dirigente Generale Vicario I.N.P.S. Crudo
p.c. Al Ministro della salute Lorenzin
p.c. Al Coordinatore S.I.S.A.C. Rossi

Oggetto: chiarimenti riguardanti la Circolare n.33 del 13 febbraio 2015


In merito alla Circolare in oggetto, riguardante l'invio telematico della certificazione di constatazione di decesso, la presente O.S. chiede in base a quale normativa sia diventata obbligatoria tale procedura, poichè:

  • l'art. 1 comma 303 della legge 190 del 23 dicembre 2014, da Voi citato, fa riferimento come unica figura professionale a quella del medico necroscopo e come certificazione a quella di accertamento del decesso (art 1 comma 303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326").

  • la certificazione di constatazione di decesso è ben diversa da quella di accertamento del decesso, in quanto quest'ultima è compito specifico del collega necroscopo, mentre la prima è solo propedeutica alla redazione della seconda.

  • inoltre la norma finale n. 8 dell'A.C.N. vigente, accordo che regolamenta il nostro rapporto di lavoro con il S.S.N., recita "Tra i compiti affidati dal presente accordo ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria."


In merito a quanto sopra riportato, si chiede un Vostro tempestivo ed opportuno chiarimento, anche in considerazione del fatto che alcuni organi di informazione hanno divulgato la circolare I.N.P.S., creando confusione ed incertezza nella categoria sulla corretta procedura da seguire.

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale

Angelo Testa

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