clicca qui per leggere Richiesta chiarimenti al Ministero
circolare 2852 -3827
circolare 2658
______________________________________
Sostituibilità farmaci, Snami scrive a ministero: no a contrattazione paziente-farmacista
«Confusione nell’utente, disagio al prescrittore, nessun vantaggio all’ente pagatore (…) ma qual è il razionale che permette ad un farmacista di sostituire un farmaco in assenza di clausola di non sostituibilità?» Se lo chiede Angelo Testa, presidente Snami, scrivendo al ministero della Salute dopo aver colto una contraddizione in due circolari emanate in aprile a otto giorni di distanza l’una dall’altra. Le circolari dicono cose in apparenza opposte di fronte a un caso particolare, quello del medico di famiglia che prescrive al signor Rossi un medicinale a base di un principio attivo per il quale sul mercato sono presenti equivalenti dello stesso prezzo. Quando il medico non impedisce la sostituzione, e in farmacia manca un medicinale di prezzo più basso da suggerire, il farmacista deve attenersi all’indicazione del medico o può sostituire il medicinale?
La circolare 2658 del 15/4 rispondendo a una richiesta di Federanziani afferma che di fronte a un paziente “nuovo” rispetto a un trattamento per una cronicità o con nuovo episodio di acuzie nota, il medico può prescrivere per le leggi vigenti o il solo principio attivo o il principio attivo con il nome del medicinale specifico individuato. E se omette di scrivere, e motivare, che il farmaco non va sostituito, ma il farmacista che non ha in negozio equivalenti di prezzo più basso, quest’ultimo deve attenersi alla prescrizione (e il paziente paga la differenza rispetto al prezzo fissato a livello centrale); se invece tiene un equivalente di prezzo più basso, quello è tenuto a fornire. Il 23/4, con circolare 2852p lo stesso Ministero risponde a un quesito di Federfarma, che chiede cosa si debba fare se in negozio il farmacista ha un equivalente dello stesso prezzo del medicinale proposto da un medico di famiglia. E risponde: «In assenza d’apposizione del medico della clausola di “non sostituibilità”, (il farmacista) ben potrà proporre un farmaco dal prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto (ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere quest’ultimo)». Testa si augura che il ministero possa avallare solo la prima interpretazione ma in teoria si potrebbero accogliere entrambe, il farmacista se ha il farmaco di prezzo uguale a quello prescritto può proporre al paziente quel prodotto ma non è tenuto per legge a fornirglielo. Tale interpretazione non piace al leader Snami. «Noi non vogliamo che parta una contrattazione paziente farmacista, il farmacista non si deve inserire nel contratto di cura dando al paziente qualcosa di diverso rispetto a quanto scritto dal curante. Anche perché le scatole cambiano di volta in volta, per esperienza vedo il paziente che si confonde e viene con tre esemplari di marca e colore diversi dello stesso antipertensivo che finisce per prendere 3 volte al giorno. Il farmacista deve rispettare il rapporto di cura o ci costringe a mettere sempre la dicitura “non sostituibile” che invece dovremmo scrivere in casi rari».
La circolare 2658 del 15/4 rispondendo a una richiesta di Federanziani afferma che di fronte a un paziente “nuovo” rispetto a un trattamento per una cronicità o con nuovo episodio di acuzie nota, il medico può prescrivere per le leggi vigenti o il solo principio attivo o il principio attivo con il nome del medicinale specifico individuato. E se omette di scrivere, e motivare, che il farmaco non va sostituito, ma il farmacista che non ha in negozio equivalenti di prezzo più basso, quest’ultimo deve attenersi alla prescrizione (e il paziente paga la differenza rispetto al prezzo fissato a livello centrale); se invece tiene un equivalente di prezzo più basso, quello è tenuto a fornire. Il 23/4, con circolare 2852p lo stesso Ministero risponde a un quesito di Federfarma, che chiede cosa si debba fare se in negozio il farmacista ha un equivalente dello stesso prezzo del medicinale proposto da un medico di famiglia. E risponde: «In assenza d’apposizione del medico della clausola di “non sostituibilità”, (il farmacista) ben potrà proporre un farmaco dal prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto (ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere quest’ultimo)». Testa si augura che il ministero possa avallare solo la prima interpretazione ma in teoria si potrebbero accogliere entrambe, il farmacista se ha il farmaco di prezzo uguale a quello prescritto può proporre al paziente quel prodotto ma non è tenuto per legge a fornirglielo. Tale interpretazione non piace al leader Snami. «Noi non vogliamo che parta una contrattazione paziente farmacista, il farmacista non si deve inserire nel contratto di cura dando al paziente qualcosa di diverso rispetto a quanto scritto dal curante. Anche perché le scatole cambiano di volta in volta, per esperienza vedo il paziente che si confonde e viene con tre esemplari di marca e colore diversi dello stesso antipertensivo che finisce per prendere 3 volte al giorno. Il farmacista deve rispettare il rapporto di cura o ci costringe a mettere sempre la dicitura “non sostituibile” che invece dovremmo scrivere in casi rari».
Mauro Miserendino