| Caro Collega, ti ricordo che entro il 16 maggio dovrà essere prodotta l’autocertificazione (Documento di Valutazione del Rischio DVR) redatta con data certa prevista dalla legge sulla Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008) da conservare in studio come il DPS. Poiché i dati da dichiarare sono troppo specifici e variabili da studio a studio, non ci è possibile produrre un fac- simile che possa essere utilizzato da tutti i medici. Comunque, oltre a dichiarare di aver partecipato a un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il comma 2 dell’art. 18 il documento dovrà contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del responsabile del servizio anti-incendio, del responsabile del Pronto Soccorso e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL)(nel caso della medicina generale con pochi dipendenti non è necessario indicare il rappresentante nè nel documento nè all'INAIL che provvedera a nominarne uno) (e comunque il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento per la comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell’evoluzione normativa ancora in corso)e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (nel caso della medicina generale non è necessario, quindi conviene indicare che: il medico competente non è stato nominato in quanto dall'analisi del ciclo lavorativo non sono emersi rischi occupazionali tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08) f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Ti comunico che il corso FAD sulla sicurezza organizzato da SNAMI Nazionale continuerà ad essere attivo. Qualora non avessi ottenuto la certificazione prevista, potrai provvedere anche dopo il 16 maggio. Nel momento in cui otterrai l’attestato di partecipazione, dovrai provvedere a rinnovare l’autodichiarazione. Per iscriverti e accedere al corso clicca qui http://fad.biomedia.net/fad/ Gianfranco Breccia, responsabile Centro Studi nazionale (gianfranco.breccia@snami.org) |