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All’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
e p.c. Alla SISAC, Al Comitato di Settore Comparto Sanità, Alla Corte dei Conti, Alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province Autonome, Al Ministro della Salute, Al Presidente della FNOMCeO

Milano, 7 febbraio 2005

Oggetto: richiesta di intervento dell’Autorità in indirizzo in merito ad alcuni punti della “ipotesi di Accordo” firmata dalla SISAC e da quattro OOSS della Medicina Generale

Con la presente, lo S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) intende portare a conoscenza dell’Autorità in indirizzo di una incresciosa situazione venutasi a creare in seguito alla firma, avvenuta il 20 gennaio u.s., di quello che dovrà diventare il nuovo Accordo per la Medicina Generale (Medici di Famiglia, Guardia Medica, etc.).

Si premette che l’Accordo in questione è stato sottoscritto dalla Parte Pubblica rappresentata dalla “SISAC” (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e da quattro delle cinque OOSS maggiormente rappresentative presenti al tavolo delle trattative. Chi scrive ha invece finora ritenuto di non doverlo sottoscrivere per una serie di motivazioni tra le quali quella che verrà più avanti esplicitata.

Si premette altresì che, secondo quanto previsto dalla deliberazione della CONFERENZA STATO REGIONI del 24 luglio 2003 (Repertorio Atti n. 1805), l’Accordo è in questi giorni oggetto di valutazione del “Comitato di Settore del Comparto Sanità”, della Corte dei Conti e della stessa Conferenza Stato – Regioni, dopo di che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ciò premesso, vogliamo portare l’attenzione dell’Autorità in indirizzo su alcuni aspetti di quanto previsto dal nuovo Accordo in merito al trattamento economico dei medici di Assistenza Primaria (cioè dei Medici di Famiglia). In particolare ci sembrano rilevanti, per l’Autorità, i disposti dei commi 2, 7 e 8 dell’articolo 59 che, per Vs comodità, qui di seguito riportiamo:

“2. Esaurendosi l’incremento della quota capitaria legata all’anzianità di laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato, all’entrata in vigore del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005.

L’importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito dall’incrocio tra l’anzianità del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella:

 

 

da 0 a 13 aa

da 13 a 20 aa

oltre 20

oltre 27

fino a 500 assistiti

13,73

15,56

17,26

18,46

fino a 600

11,50

13,19

14,98

16,21

 fino a 700

9,10

10,82

12,61

13,83

 fino a 800

7,54

9,05

10,86

12,10

 fino a 900

5,96

7,75

9,50

10,75

 fino a 1000

4,94

6,75

8,53

9,74

 fino a 1100

4,10

5,91

7,67

8,91

 fino a 1200

3,42

5,20

6,99

8,23

 fino a 1300

2,84

4,63

6,43

7,65

 fino a 1400

2,35

4,15

5,93

7,14

 oltre 1400 assistiti

1,91

3,70

5,49

6,73

...

“7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;

8. A ciascun Medico di assistenza primaria che assume l’incarico convenzionale a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del presente accordo, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, pari a € 13,46, quale sostegno all’attività. Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima. I medici con un carico assistenziale inferiore alle 501 scelte, titolari a tempo indeterminato alla entrata in vigore del presente accordo possono, alla data del 31.12.2005, optare per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse loro più favorevole;”.

A parere di chi scrive, il meccanismo scelto per superare la corresponsione degli scatti di anzianità di laurea previsto nel precedente (ma per il momento ancora in vigore) DPR 270/2000 presenta diverse criticità se analizzato dal punto di vista di un medico che debba assumere l’incarico a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del presente accordo:

Q         il comma 7, di fatto, esclude i nuovi titolari dalla corresponsione della “quota capitaria di ponderazione”;

Q         il comma 8 prevede che venga erogato un compenso ai nuovi titolari di 13,46 euro a paziente all’anno fino al raggiungimento della cinquecentesima scelta:

?   a leggere il comma 8 sembra che tale compenso verrà erogato solo per un anno (si parla di quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso);

?   in ogni caso la somma di 13,46 euro è inferiore a quella prevista per zero anni di anzianità di laurea per i medici già in servizio che, secondo il comma 2, è di 13,73 euro;

?   tale differenza si acuirebbe ancor di più se il medico neotitolare di rapporto a tempo indeterminato avesse già 13 o più anni di anzianità di laurea.

A nostro parere, è stato quindi siglato un Accordo che tutela chi è già titolare di rapporto a tempo indeterminato, a discapito di coloro che entreranno in Convenzione nei prossimi mesi e anni.

Come ben noto a chi ci legge, anche l’attività esercitata dai medici è “un'attività economica in quanto [i medici] offrono i propri servizi sul mercato a titolo oneroso, in modo stabile e in forma indipendente” (cfr, ex pluribus, il Provvedimento della stessa Autorità n. 7806 (I222) del 7 dicembre 1999). Siamo quindi a richiedere l’intervento dell’Autorità in indirizzo anche e soprattutto per evitare che l’Accordo, così come sottoscritto, venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, senza che le evidenziate anomalie siano state efficacemente corrette.

In attesa di riscontro, l’occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti

 

Il Presidente Nazionale Dott. Piergiuseppe Conti



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