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n. 24/2010 del 6 settembre 2010
Corte dei Conti
Omissione della prestazione dello specialista ambulatoriale

La vicenda sottoposta al vaglio del giudice contabile, concerne un'ipotesi di danno erariale che si riteneva fosse stato cagionato dal medico con contratto Sumai presso una ASL, per la presunta omissione di controlli nelle scuole assegnate, con grave disservizio per l'utenza  e danno d'immagine, oltreché economico, per la struttura pubblica. In particolare, in base al rapporto della polizia giudiziaria, il medico anziché presentarsi regolarmente in ufficio all'ora prevista di inizio attività e timbrare il proprio cartellino magnetico, era solito avvalersi di un collaboratore dello studio privato dove esercitava, che in sua vece provvedeva alla timbratura.

Il sanitario contestava la sussistenza dei presupposti di un'azione di responsabilità amministrativa allegando la sentenza assolutoria del GUP presso il Tribunale penale  in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 117, 479 c.p. (per aver provveduto a timbrare il tesserino elettronico mediante sostituzione di persona) ed ai reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p. (per aver indotto in errore, tramite artifici e raggiri, l'ASL che elargiva emolumenti previsti in ragione dell'effettivo servizio svolto e falsamente risultante dalla timbratura del tesserino), per entrambi i capi di accusa perché il fatto non sussiste.

La Corte dei Conti, rilevando come l'omessa prestazione professionale non fosse risultata circoscritta a sporadiche occasioni, ma protratta nel tempo, condannava il medico al risarcimento per danno erariale quantificato equitativamente; escludeva invece il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Per ritenere sussistente un danno all'immagine della P.A. - danno di concreta essenza patrimoniale e derivante da responsabilità di tipo contrattuale - non è sufficiente la mera condotta lesiva dell'immagine, occorrendo che si accerti il superamento della c.d. soglia minima, nel senso che la "lesione deve eccedere una certa soglia minima di offensività" e determinare una vera e propria perdita di immagine la cui prova può  essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza.
Contatti

Per ottenere il testo integrale della sentenza o per qualsiasi ulteriore informazione in merito, è possibile scrivere a Francesco Paolo Scialla (fpscialla@alice.it)

 Inoltre:
    n. 23/2010 del 19 luglio 2010
   n. 22/2010 del 12 luglio 2010
   n. 21/2010 del 6 luglio 2010
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