| TITOLO I DELL’ASSOCIAZIONE Art. 1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani ( S. N. A. M. I.) è un associazione sindacale, autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro. Art. 2. L’Associazione persegue le seguenti finalità: a) la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale del medico, secondo le norme costituzionali, deontologiche e la propria libera coscienza morale, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza, tenendo conto del quadro legislativo nazionale vigente in materia di assistenza sanitaria; b) la tutela di tutti gli interessi ed i diritti del medico, connessi alla sua attività professionale, sia pubblica che privata; c) mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi istituzionali di governo politici nazionali e locali, nonché nei confronti degli organi di governo della sanità pubblica nazionale e locale e della sanità privata d) interpretare e realizzare la politica di tutti i settori che lo compongono, attraverso ogni iniziativa finalizzata al rinnovo delle convenzioni e dei contratti qualunque sia la loro qualifica ed il rapporto di lavoro con le strutture pubbliche e private; e) promuovere l’informazione con tutti i mezzi tecnologicamente disponibili anche attraverso l’opera di professionisti esterni della comunicazione, ricercando eventuali forme contributive per gli scopi dell’associazione. ; f) promuovere e favorire il collegamento con altre Organizzazioni sindacali mediche e/o professionali, rappresentative, nazionali , nell’ambito della U.E. ed internazionali, al fine di raggiungere l’unità sindacale dei medici, attraverso la partecipazione ad organismi ci coordinamento sovra associativo, ovvero aderendo , promuovendo la costituzione e l’adesione ad aggregazioni pattizzie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, purché non abbiano finalità in contrasto con quelle del presente Statuto.; g) ai fini del precedente comma, possono confluire nello SNAMI Associazioni mediche, sia locali che nazionali, che ne facciano richiesta scritta all’Esecutivo Nazionale, dichiarando formalmente l’accettazione del presente Statuto e delle linee programmatiche del Sindacato. La confluenza delle predette Associazioni è subordinata al parere vincolante dell’Esecutivo Nazionale. Gli iscritti di tali Associazioni sono, di diritto, iscritti allo SNAMI, previo il versamento della quota di iscrizione annuale. Nel caso in cui tale confluenza è richiesta localmente, a livello regionale e/o provinciale, l’esecutivo nazionale si esprime dopo il parere, vincolante, dell’esecutivo provinciale o regionale interessato. In caso di discordanza fra il parere dell’esecutivo nazionale e di quello provinciale e/o regionale, la confluenza si intenderà negata.; h) promuovere e favorire la partecipazione del Sindacato, mediante aggregazioni pattizzie o anche la presenza, in qualità di socio, in società che abbiano come finalità l’aggiornamento, la formazione professionale e quant’altro possa essere utile al miglioramento delle condizioni degli iscritti i) Per la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nello statuto, lo SNAMI può ricevere finanziamenti e contributi a fondo perduto, può costituire o aderire a società, associazioni e fondazioni e istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dall'Esecutivo e approvati dall’Assemblea Nazionale. Lo SNAMI per il raggiungimento degli scopi sopra elencati potrà avvalersi, su decisione dell’Esecutivo Nazionale informata l’Assemblea Nazionale alla prima riunione utile, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare forme di contributi per la copertura delle spese,anche delegando tale ricerca a terzi. j) L’organo di stampa nazionale dello SNAMI è “Libertà Medica”, che è di proprietà SNAMI ed ha un direttore responsabile nominato dal Presidente Nazionale sentito l’Esecutivo Nazionale. TITOLO II
Degli Iscritti Art. 3. a) Possono iscriversi all’Associazione tutti i medici regolarmente iscritti agli Albi degli Ordini dei medici e degli odontoiatri; l’iscrizione, ai fini della rappresentatività interna ed esterna, è da intendersi come personale, indipendentemente dal numero di settori a cui si aderisce. b) Per i medici che siano titolari di trattamento pensionistico di fine lavoro convenzionato e/o dipendente o che lo diventino successivamente all’iscrizione, è prevista la possibilità di iscriversi e di partecipare settore nel Settore “Pensionati – Liberi professionisti”, ” c) L’iscrizione al Settore, di cui al comma precedente, avviene in modo automatico. L’appartenenza al predetto Settore non è compatibile con le cariche esecutive ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probo viri dell’Associazione a livello provinciale, regionale e nazionale. In ogni caso l’eventuale carica ricoperta, al momento del passaggio nel Settore di cui al comma precedente, può essere mantenuta fino alla fine del mandato. d) Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro sindacato di categoria. e) L’iscrizione all’Associazione si ottiene mediante domanda di adesione da presentarsi alla segreteria Nazionale e per il tramite della Sezione Provinciale di competenza, secondo quanto disciplinato nella sezione dedicata alla organizzazione provinciale. f) L’iscrizione si intende acquisita ed approvata se, trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, portata a conoscenza della sezione provinciale non vi siano delle osservazioni da parte dell’esecutivo nazionale che può, con motivazione scritta, respingere la domanda di iscrizione. La validità dell’iscrizione è annuale e si intende tacitamente rinnovata, anno per anno. g) la registrazione è ammessa per una sola provincia Art. 4. L’iscrizione, formalizzata nei termini di cui al precedente articolo, da diritto, previo pagamento della quota di associazione, alla partecipazione della vita interna dell’Associazione e alla tutela degli interessi sindacali, nei limiti dello Statuto e in accordo con le linee programmatiche del Sindacato. Art. 5. Ogni iscritto ha diritto: a) alla più ampia libertà di pensiero e di critica, nell’ambito degli organismi interni del Sindacato previsti dal presente Statuto. Gli organismi istituzionali dell’associazione, a livello provinciale, regionale e nazionale, hanno l’obbligo di sorvegliare, affinché tale diritto sia garantito; b) a partecipare, nell’ambito delle regole stabilite dallo Statuto, alla vita interna del Sindacato, in ambito provinciale, regionale e nazionale; c) alla puntuale, trasparente e corretta informazione sulle attività del Sindacato, a livello provinciale, regionale e nazionale, che sarà sua cura chiedere; d) all’iscrizione nel Settore del Sindacato specifico della propria attività professionale, sia pubblica che privata; e) alla visione, presso la sezione di competenza, delle delibere degli organi istituzionali provinciali e regionali di competenza nonché delle delibere degli organi istituzionali nazionali, mediante apposita richiesta scritta. Le sezioni hanno l’obbligo di consentire, entro il più breve tempo possibile, tale visura; f) alla partecipazione alle elezioni degli organismi istituzionali, nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e purchè in regola con il pagamento delle quote associative.. Per presentare la propria candidatura in tali organismi deve essere trascorso un anno dall’iscrizione al Sindacato Il limite di un anno non vige per gli iscritti delle sezioni provinciali all’atto della loro formazione; g) alla partecipazione a tutte le altre competizioni elettorali esterne al Sindacato, comprese quelle degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri e di tutti gli altri organismi istituzionali di governo della professione, nonché alla partecipazione alle competizioni elettorali politiche , così come Costituzionalmente garantito ad ogni cittadino Italiano. Art. 6. Ogni iscritto ha il dovere : a) di informarsi presso la propria sezione di competenza delle delibere degli organi istituzionali dell’associazione, a livello provinciale, regionale e nazionale; b) di adeguarsi alle decisioni degli organi istituzionali del sindacato, a livello provinciale, regionale e nazionale in materia di politica sindacale; c) di promuovere , all’esterno, la politica del sindacato, uniformandosi alle decisioni degli organi istituzionali; d) di adoperarsi, per quanto possibile, per favorire l’iscrizione all’Associazione di altri medici che condividano la politica del sindacato; e) di versare la quota associativa, nei modi e nei termini previsti dallo statuto. Art. 7. La mancata osservanza dei doveri istituzionali, o il comportamento dell’iscritto lesivo della onorabilità di uno o più Associati, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, può comportare il deferimento ai probi viri. Art. 8. Gli organismi istituzionali dell’Associazione a livello provinciale, regionale e nazionale, hanno l’obbligo di trattare i dati dei propri iscritti ai soli fini dell’attività sindacale e di conservarli ai sensi delle vigenti normative di legge a tutela dei dati personali sensibili. A tal fine, all’atto dell’iscrizione, verrà rilasciata ad ogni iscritto apposita informativa sul trattamento dei dati, così come previsto dalle citate leggi a tutela dei dati personali.
TITOLO III Dell’Organizzazione dell’Associazione Art. 9. La sede legale dello S.N.A.M.I. viene scelta dal Presidente nazionale. La sede amministrativa principale è a Milano . Art. 10. Tutte le cariche istituzionali, provinciali, regionali e nazionali durano quattro anni e sono rieleggibili Art. 11. Lo S. N. A. M. I. prevede un organizzazione nazionale, regionale e provinciale. Art.12. Le votazioni nell’ambito degli organismi istituzionali dell’Associazione, a livello provinciale, regionale e nazionale, sono sempre a scrutinio palese, ad eccezione di quanto previsto dal presente statuto.
TITOLO IV Organizzazione Provinciale Art. 13 La Sezione Provinciale rappresenta l’organizzazione di base del sindacato e concorre, secondo quanto stabilito dalle linee programmatiche nazionali, alle finalità dello S.N.A.M.I. ai sensi dell’art.2 del presente Statuto. Per ogni provincia è ammessa una sola sezione SNAMI. Gli iscritti possono registrarsi presso la sezione provinciale nella quale esercitano in modo prevalente la loro attività professionale convenzionata e/o di dipendenza; per i Liberi professionisti e per i Pensionati la registrazione avviene esclusivamente presso la provincia di residenza. La registrazione comporta l’invio all’esecutivo nazionale della scheda di iscrizione che si intenderà perfezionata trascorsi i novanta giorni previsti dall’art. 3 del presente Statuto. L’iscrizione si intende al Sindacato nazionale con la contemporanea registrazione presso la provincia prescelta , presso la quale si ha diritto a partecipare in qualità di iscritto nazionale registrato. Il pagamento della quota di iscrizione avviene per delega alle ASL, AO, ENPAM ed altri Enti pubblici e privati o per rimessa diretta esclusivamente per i liberi professionisti e viene versata alla tesoreria nazionale. Tutte le province hanno l’obbligo di tenere un elenco degli iscritti al sindacato registrati presso la sezione. La registrazione può avvenire in una sola provincia. Art. 14. Sono organi provinciali: a) Assemblea Provinciale; b) Consiglio Provinciale; c) Presidente Provinciale; d) Esecutivo Provinciale; e) Collegio Provinciale dei revisori dei Conti f) Comitati di settore provinciali Art. 15 L’Assemblea provinciale L’Assemblea provinciale è costituita da tutti gli iscritti afferenti alla Provincia in regola con la quota associativa. Tale assemblea può essere di tipo ordinario o di tipo straordinario. Art.16 L’Assemblea provinciale ordinaria L’Assemblea provinciale ordinaria viene convocata una volta l’anno, tra il 20 gennaio e il 20 marzo, dal Presidente provinciale con lettera semplice e/o altro mezzo ritenuto idoneo, purché venga inviata almeno trenta giorni prima. In prima convocazione l’Assemblea è valida se sono presenti almeno il 50% più uno degli iscritti afferenti alla Provincia; in seconda convocazione è valida purché siano presenti almeno un numero di iscritti pari ai membri del Consiglio Provinciale. L’Assemblea provinciale ordinaria ha le seguenti funzioni: a) ascolta e discute la relazione del Presidente Provinciale; b) vota i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal tesoriere provinciale; c) ascolta e discute le relazioni dei responsabili dei settori. Art. 17. L’Assemblea Provinciale Straordinaria L’Assemblea Provinciale Straordinaria viene convocata dal Presidente Provinciale o su richiesta dei 2/3 dell’Esecutivo Provinciale o su richiesta del 50% più uno degli iscritti alla Provincia, con motivazione scritta. Il Presidente Provinciale ha l’obbligo, in caso di richiesta di Assemblea Provinciale fatta dai 2/3 dell’Esecutivo o dagli iscritti, di sottoporre la richiesta al Consiglio Provinciale che fissa la data di convocazione dell’Assemblea che, in ogni caso, deve essere convocata entro trenta giorni. L’Assemblea Provinciale Straordinaria, potrà avere all’ordine del giorno . i soli argomenti indicati nella richiesta di convocazione. L’Assemblea Provinciale Straordinaria diviene elettiva nei casi previsti dagli articoli successivi. Art. 18. L’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva, Ogni quattro anni l’Assemblea Ordinaria diviene elettiva ed elegge, con votazioni a scrutinio segreto e separate i seguenti organismi istituzionali: a) Presidente ed Esecutivo. b) Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. In prima convocazione l’Assemblea è valida se sono presenti almeno il 50% più uno degli iscritti; in seconda convocazione che può avvenire anche un ora dopo la prima, è valida se sono presenti almeno un numero di persone pari o superiore ai membri del Consiglio Provinciale. Il Presidente Provinciale e l’Esecutivo vengono eletti con il sistema elettorale delle liste concorrenti. La lista è composta dal capolista , quale candidato Presidente, e da sette candidati per l’esecutivo. Per poter essere ammessa al voto, la lista deve essere supportata dalle firme di almeno dieci iscritti per le sezioni fino a 300 iscritti, 15 firme di iscritti fino da 301 a 600 iscritti, 25 iscritti per le sezioni oltre i 601 iscritti. Saranno ammessi al voto esclusivamente gli iscritti registrati. Possono essere eletti tutti gli iscritti, anche se non presenti in Assemblea, purchè regolarmente inseriti in una lista ufficiale. Le liste dovranno essere depositate, con le firme necessarie, presso il Segretario Organizzativo Provinciale entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’Assemblea validamente costituita, e saranno affisse per la loro pubblicizzazione un’ora prima dell’inizio dell’assemblea elettiva. Dopo l’affissione delle liste il Presidente uscente insedia il Seggio elettorale, composto da un Segretario e due scrutatori, scelti fra i presenti in assemblea. Alla fine delle votazioni si darà immediatamente avvio allo spoglio, fino alla proclamazione della lista vincente. In assenza di contestazioni, le schede saranno distrutte appena dopo la proclamazione della lista vincente. Vince la lista che riporta il maggior numero di voti Nel caso venga presentata una sola lista, in deroga al presente articolo e a quanto previsto dall’art. 12, l ‘Assemblea può eleggere la lista per acclamazione, se i due terzi dei presenti acconsente, con voto palese, alla elezione per acclamazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale è composto da tre membri effettivi più un supplente. Viene eletto con voto di lista concorrente. La lista è composta da quattro candidati (tre membri effettivi più un supplente), viene costituita ed eletta con le stesse modalità previste per la lista per l’elezione del Presidente e dell’Esecutivo. Vince la lista che riporta il maggior numero di voti. L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti non è compatibile con alcuna carica all’interno della provincia di competenza, tranne che con la carica di delegato al Congresso nazionale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, in deroga al presente articolo e a quanto previsto dall’Art.12, l’Assemblea può eleggere la lista per acclamazione, se la maggioranza dei due terzi dei presenti acconsente, con voto palese, alla elezione per acclamazione. Immediatamente dopo l’elezione la lista risultata vincente si riunisce, presieduta dal Presidente Provinciale eletto ( capolista) e procede alla nomina delle cariche per formare l’Esecutivo Provinciale, cooptando, con diritto di voto, i restanti tre membri eletti della lista, nel Consiglio Provinciale. Il collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, entro un mese, per eleggere il Presidente del Collegio ed insediarsi ufficialmente. Art. 19. Il Consiglio Provinciale 1) Il Consiglio Provinciale è composto da: a) il Presidente Provinciale; b) l’Esecutivo Provinciale c) tre membri eletti e cooptati dal presidente d) i Responsabili di Settore istituito a norma del presente statuto e) membri cooptati per particolari compiti istituzionali , senza diritto al voto; f) il candidato Presidenti della lista che ha riportato più voti dopo quella vincente 2) Il Consiglio Provinciale, su proposta dell’Esecutivo, ha i seguenti compiti: a) analizzare le problematiche della Provincia e discutere delle linee programmatiche che la sezione intende portare avanti per la tutela degli interessi degli iscritti, nei limiti fissati dalle linee politico-programmatiche approvate a livello nazionale ; b) può eleggere, al suo interno, un Responsabile Provinciale della Comunicazione che si occuperà dei rapporti con la stampa locale e curerà l’informazione, con tutti i mezzi disponibili, agli iscritti. c) esaminare , una volta l’anno, i bilanci preventivi e consuntivi, vista la relazione dei Revisori dei Conti; d) nominare membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali di particolare interesse provinciale, senza diritto al voto; e) integrare nel proprio seno i Responsabili di Settore eletti dai rispettivi Consigli di Settore; f) nomina, fra tutti gli iscritti, i Delegati al Congresso nazionale (nel numero spettante in base agli iscritti più almeno un numero di supplenti pari alla metà dei delegati ufficiali) entro il 20 marzo di ogni anno e invia i nominativi al Segretario Organizzativo Nazionale entro il 31 marzo . I Delegati restano in carica un anno e partecipano sia al Congresso Ordinario nazionale che ad eventuali Congressi Nazionali Straordinari; g) nomina i delegati al Consiglio Regionale in ragione di un delegato , oltre al Presidente, ogni 50 per i primi 100 iscritti più un delegato ogni 100 o frazione superiore ai 50, più un numero di supplenti pari alla metà dei delegati ufficiali che durano in carica un anno, sulla base degli iscritti risultanti registrati alla sezione al 31 dicembre dell’anno precedente. I nominativi vengono comunicati al Presidente Regionale entro il 20 marzo di ogni anno. h) fissa la quota annuale di registrazione provinciale che non potrà essere inferiore alla somma della quota nazionale e regionale e, in ogni caso, non potrà essere inferiore alla quota minima nazionale stabilita da eventuali normative nazionali sulla rappresentatività sindacale; Il Consiglio Provinciale si riunisce, di norma, ogni trenta giorni, ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del consiglio con diritto al voto, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e provvede alla sua sostituzione. Nel caso si tratti di un Responsabile di Settore, può assumerene provvisoriamente la carica, in attesa di convocare il Consiglio di Settore per l’elezione del nuovo responsabile; la convocazione del consiglio di settore deve essere effettuata entro un massimo di tre mesi dalla decadenza del responsabile. Per le dimissioni o impedimento o assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un membro dell’esecutivo, il Presidente provvede alla sostituzione fino ad un massimo di due membri, scelti esclusivamente fra i membri eletti della lista vincente alle elezioni; superato tale numero ha l’obbligo, ai sensi degli articoli 17 e 18 , ad indire una Assemblea Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche istituzionali, entro e non oltre sessanta giorni, pena il commissariamento della sezione. Art. 20. L’Esecutivo Provinciale L’Esecutivo Provinciale è composto da: a) il Presidente Provinciale , capolista della lista vincente b) il Vice Presidente c) il Segretario Organizzativo Provinciale d) il Vice Segretario Organizzativo Provinciale e) Il Tesoriere provinciale Si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario. Nomina su proposta del Presidente Provinciale i delegati aziendali e li coopta nel Consiglio Provinciale con diritto di voto. In caso di dimissioni del Presidente Provinciale, il Vice Presidente, informa l’esecutivo Nazionale e il Consiglio Regionale e provvede a convocare un ‘ Assemblea Provinciale Straordinaria Elettiva , entro trenta giorni dalla ricezione ufficiale delle dimissioni, per provvedere alla rielezione delle cariche istituzionali. In caso di dimissioni di due membri dell’esecutivo, il Presidente Provinciale provvede alla loro sostituzione con i membri supplenti della lista vincente le elezioni. In caso di dimissioni di almeno 3 componenti dell’esecutivo, il Presidente Provinciale dichiara decaduto l’esecutivo provinciale e convoca, entra trenta giorni dalla ricezione ufficiale delle dimissioni, una Assemblea Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche istituzionali; ne da comunicazione all’esecutivo nazionale e al consiglio regionale competente. La mancata osservanza di quanto disposto è motivo di commissariamento della sezione. Art. 21. Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante di tutti i Settori dello SNAMI nel territorio provinciale e fa da tramite con il Consiglio regionale e l’Esecutivo Nazionale. E’ delegato di diritto al Congresso nazionale, all’Assemblea Nazionale e al Consiglio Regionale. In questi organismi può farsi rappresentare da un suo delegato, scelto nell’ambito dell’esecutivo. Convoca e presiede le Assemblee provinciali, il Consiglio provinciale i Comitati di Settore e l’Esecutivo Provinciale. Può partecipare o presiedere direttamente qualsiasi adunanza degli iscritti registrati nella provincia o delegare a farlo un membro dell’esecutivo. Firma ogni atto a valenza sia interna che esterna alla Sezione, in qualità di legale rappresentante. A tal fine ogni atto o disposizione, a valenza interna od esterna, senza la firma del Presidente provinciale è da ritenersi nullo salvo espressa delega. Il Presidente Provinciale opera sui conti correnti e sui depositi bancari afferenti alla Sezione con firma disgiunta da quella del Tesoriere Provinciale. Art. 22. Il Vice Presidente Provinciale Sostituisce il Presidente Provinciale in caso di sua assenza o nei casi previsti dal presente Statuto. Svolge le funzioni a lui assegnate dal Presidente Provinciale. Art. 23. Il Segretario Organizzativo Provinciale Svolge tutte le attività organizzative della Sezione , redige i verbali di tutte le Assemblee Provinciali, dell’Esecutivo e del Consiglio Provinciale. Successivamente all’approvazione dei bilanci li invia all’esecutivo nazionale, assieme allo stralcio del verbale dell’Assemblea Provinciale che li ha approvati, entro il 10 aprile di ogni anno e, ogni quadriennio, lo stralcio del verbale dell’Assemblea Elettiva comprendente l'elenco delle cariche sociali. La mancata osservanza di quanto disposto, nei termini previsti dal comma precedente, è motivo di commissariamento della sezione. Art. 24 Il Vice Segretario Organizzativo Provinciale Svolge , con delega del Segretario Organizzativo e/o del Presidente Provinciale, attività di supporto della segretaria provinciale, su specifico incarico. Art. 25. Il Tesoriere Provinciale È il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Sezione e tiene un registro di entrate e uscite. Alla fine di ogni anno finanziario, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare al Collegio dei Revisori dei Conti e all’Esecutivo e prepara la relazione per presentare i bilanci all’Assemblea ordinaria annuale. Opera con firma disgiunta da quella del presidente sui conti correnti e sui depositi bancari afferenti alla Sezione. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La mancata osservanza di quanto disposto, nei termini previsti dal comma precedente, è motivo di commissariamento della sezione. il Presidente Provinciale, in accordo con l’Esecutivo, nel caso in cui non si possa provvedere alla gestione della tesoreria provinciale, demanda temporaneamente, esclusivamente al Tesoriere Nazionale la gestione contabile della sezione. Art. 26 Il Collegio dei revisori dei Conti Provinciale a) Elegge nel suo ambito un Presidente, come da art. 18. Il Collegio controlla la regolarità formale delle spese e degli incassi, redige una relazione annuale sui bilanci e ne riferisce all’Assemblea Provinciale annuale per l’approvazione. La carica di Revisore dei Conti non è compatibile con ogni altra carica degli organi provinciali tranne che con quella di delegato al Congresso Nazionale. b) Il Revisore supplente ha diritto a partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto al voto. c) In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro, il Presidente del Collegio, ne dichiara la decadenza e lo sostituisce con il membro supplente. d) In caso di dimissioni o di impedimento permanente di almeno due membri del Collegio, il Presidente provinciale convoca, entro trenta giorni, un assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Collegio dei revisori dei Conti. La mancata convocazione dell’assemblea straordinaria è motivo di Commissariamento della Sezione. Art. 27. Comitato di Settore Provinciale In ogni provincia si costituisce Comitato di settore a condizione che si raggiunga un minimo di 5 iscritti nel singolo settore Si riunisce, di norma, una volta l’anno su convocazione del Presidente Provinciale. Elegge il Responsabile di Settore che viene cooptato nel Consiglio Provinciale .. Il Presidente Provinciale può assumere , ad interim, la carica di Responsabile di Settore se, dopo le convocazioni dei comitati di settore, non si riesce ad eleggere un Responsabile o, in caso di dimissioni, ai sensi dell’art. 19 e comunque entro tre mesi. Art. 28 Il Responsabile di Settore 1)Ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, affiancando l’Esecutivo e il Consiglio Provinciale. 2)Propone al Comitato di Settore la nomina dei Vice Responsabili per le specifiche aree del proprio settore che sono cooptati nel consiglio provinciale ,senza diritto al voto, dal Presidente Provinciale. Le Aree specifiche possono essere costituite se vi sono almeno cinque iscritti che svolgono le attività previste per quella area. Nel caso in cui il Responsabile di Settore, in presenza del numero di iscritti necessario, non provvede alla nomina del Vice Responsabile della specifica area, viene dichiarato decaduto dal Presidente Provinciale che convoca e presiede un Comitato di Settore per provvedere alle nuove nomine, sia del Responsabile che dei Vice Responsabili. L’accertata mancata osservanza di quanto previsto dal presente comma, è motivo di Commissariamento della Sezione. 3) I vice Responsabili delle specifiche aree coordinano, di concerto con il Responsabile di Settore, le iniziative di carattere sindacale delle aree di propria competenza. Affiancano il Responsabile di Settore, a qualsiasi livello, quando si tratta di argomenti inerenti le aree di loro competenza. Art. 29. Commissariamento il commissariamento della sezione provinciale è di competenza del Presidente Nazionale, che lo propone all’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 50, e avviene nei seguenti casi: a) per palese inosservanza delle delibere degli organi istituzionali regionali e nazionali; b) per quanto previsto, specificamente, nei seguenti articoli:art. 19; art. 20; art. 23; art. 25; art. 26; art. 28 comma 2); art. 31 numero 1). TITOLO V
Organizzazione Regionale Art. 30. L’organizzazione regionale prevede: - Il Consiglio Regionale - Il Presidente Regionale - L’Esecutivo Regionale - I Comitati di Settore Regionali - il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Art. 31. Il Consiglio Regionale Il Consiglio Regionale è composto da: - i Presidenti Provinciali - il Presidente Regionale - un delegato oltre al Presidente ogni 50 per i primi 100 iscritti più un delegato ogni 100 o frazione superiore ai 50, più un numero di supplenti pari alla metà dei delegati ufficiali che durano in carica un anno, sulla base degli iscritti risultanti registrati alla sezione al 31 dicembre dell’anno precedente., La comunicazione dei delegati al Consiglio Regionale avviene entro il 20 marzo di ogni anno, con comunicazione scritta, da parte dei Presidenti Provinciali a quello Regionale, pena la mancata presenza al Consiglio Regionale dei delegati di quella provincia; - i Responsabili regionali di settore, senza diritto al voto; 1) Il Consiglio Regionale si riunisce, di norma , due volte l’anno, fra il 24 marzo e il 04 Aprile e fra il 01 ottobre e il 30 novembre, in via ordinaria. Viene convocato, con mezzo idoneo, dal Presidente Regionale, almeno 20 giorni prima della data fissata. In via straordinaria viene convocato, ogniqualvolta, il Presidente Regionale lo ritiene opportuno, o nei casi appresso precisati. Le sezioni Provinciali non in regola con il pagamento delle quote regionali, non possono partecipare al Consiglio Regionale e, su richiesta del Presidente Regionale al Presidente nazionale, possono essere commissariate per il documentato mancato pagamento delle quote suddette. 2) Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti: a) analizza le problematiche della Regione e ratifica le delibere dell’Esecutivo Regionale su quanto è necessario per la gestione della Regione b) nomina, al suo interno, i delegati per le trattative e per i rapporti con la parte pubblica a livello regionale c) ascolta i Responsabili di Settore, per le dovute relazioni d) esamina, una volta l’anno, fra il 24 marzo e il 04 aprile, i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal tesoriere regionale e li mette a votazione per l’approvazione. e) stabilisce la quota annuale regionale di iscrizione dei medici registrati nelle singole sezioni, entro il tetto massimo della quota fissata dall’Assemblea Nazionale. f) nomina un Responsabile Regionale della Comunicazione che si occuperà dei rapporti con la stampa locale e curerà l’informazione, con tutti i mezzi disponibili, alle provincie g) nomina il rappresentante Regionale nel centro studi che si rapporterà con il Responsabile nazionale del Centro Studi per supportarlo; h) discute ed approva, su proposta dell’esecutivo, le linee politiche generali sulle quali il Presidente e l’Esecutivo elaborano le piattaforme delle convenzioni e/o dei contratti di interesse regionale, attenendosi, in ogni caso, alle linee guida nazionali approvate dall’Assemblea nazionale e dal Congresso, ai sensi dell’art.50; i) in ogni caso, in chiusura delle trattative per il rinnovo delle convenzioni e/o dei contratti di interesse regionale, dà mandato al Presidente regionale per la relativa firma, dopo opportuna discussione. Art. 32. Il Consiglio regionale ordinario elettivo 1) Ogni quattro anni fra il 24 marzo e il 04 aprile, il Presidente Regionale, convoca il consiglio regionale elettivo, con le stesse modalità del comma 1) dell’art. 31, per procedere al rinnovo delle cariche regionali. Di tale Consiglio fa parte il Presidente uscente che parteciperà al voto, secondo la “pesatura” della provincia di appartenenza. 2) Il voto dei singoli aventi diritto avverrà secondo le modalità dei voti “pesati”. A ciascuna provincia verrà attribuito un numero di voti corrispondenti al numero degli iscritti registrati alla sezione provinciale di appartenenza, così come risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente ed ufficializzati dalla Tesoreria nazionale, da dividere equamente tra gli aventi diritto. Eventuali resti verranno attribuiti al Presidente Provinciale. Il numero di voti assegnati, secondo il calcolo summenzionato, sono personali di ogni singolo avente diritto e, in caso di assenza, non possono essere ricaricati agli aventi diritto della stessa provincia presenti. 3) Il Consiglio Regionale elettivo ordinario provvede al rinnovo delle cariche istituzionali, mediante voto segreto e pesato a norma del comma precedente. Si procederà, quindi, alle elezioni, con votazioni separate del Presidente Regionale e del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali 4) Il Presidente Regionale viene eletto con votazione pesata, ai sensi del precedente comma 2), a scrutinio segreto, fra i componenti del consiglio regionale aventi diritto che abbiano proposto la propria candidatura. Viene eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, si potrà procedere all’elezione per acclamazione se i 2/3 dei voti “pesati” presenti si dichiarano d’accordo con la votazione palese. 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionali è composto da tre membri effettivi più un supplente. Viene eletto con voto di lista concorrente. La lista è composta da quattro candidati ( tre membri effettivi più un supplente ). Vince la lista che riporta il maggior numero di voti. L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti non è compatibile con alcuna carica all’interno della Regione. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, in deroga al comma 1) del presente art. e a quanto previsto dall’Art.12, l’Assemblea può eleggere la lista per acclamazione, se la maggioranza dei due terzi dei voti “pesati” presenti acconsente, con voto palese, alla elezione per acclamazione. 6) Il collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, entro un mese, per eleggere il Presidente del Collegio ed insediarsi ufficialmente. Art. 33 Il Consiglio Regionale straordinario Il Consiglio Regionale straordinario viene convocato dal Presidente Regionale o su richiesta al Presidente Regionale dei 2/3 dell’Esecutivo Regionale , con motivazione scritta. Il Presidente Regionale in tal caso ha l’obbligo, di fissare la data di convocazione del Consiglio Regionale straordinario che, in ogni caso, deve essere convocato entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta. Il Consiglio Regionale straordinario potrà discutere solo degli argomenti messi all’o.d.g. proposti dai richiedenti. Il Consiglio Regionale Straordinario diviene elettivo nei casi previsti dagli articoli successivi. Art. 34. L’Esecutivo Regionale L’Esecutivo Regionale è composto da tutti i Presidenti Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto all’interno dell’esecutivo provinciale. E’ presieduto dal Presidente Regionale che lo coordina ed elegge, al proprio interno, entro trenta giorni dalla elezione del Presidente regionale, le seguenti cariche esecutive: - Il Vice Presidente Regionale; - Il Segretario Organizzativo Regionale; - Il Vice Segretario Organizzativo Regionale; - Il Tesoriere Regionale. - Consiglieri - E’ un organo collegiale , coordinato dal Presidente regionale eletto; decide della politica sindacale regionale e detta gli indirizzi per la stipula degli Accordi regionali previsti dalle varie convenzioni e/o contratti.. All’interno dell’esecutivo i membri votano con voto “pesato”, secondo quanto indicato dal comma 2) dell’art. 32, sia in modo palese che a scrutinio segreto. La seduta dell’Esecutivo Regionale è valida se sono presenti almeno i 2/3 dei voti pesati presenti in regione. Le deliberazioni dell’esecutivo sono vincolanti per il Presidente Regionale e per le cariche esecutive. Si riunisce, di norma, tre volte l’anno su convocazione del Presidente Regionale e, in seduta straordinaria, ogniqualvolta il Presidente Regionale lo ritiene opportuno oppure se viene richiesto al Presidente Regionale, per iscritto, da un numero di componenti rappresentanti almeno i 2/3 dei voti “pesati” regionali. Su proposta del presidente, l’esecutivo può cooptare fino ad un massimo di due iscritti nella regione, per supportarlo nei suoi compiti istituzionali, avuto riguardo della eventuale disponibilità degli altri membri dell’esecutivo. La mancata convocazione dell’esecutivo regionale su richiesta dei propri componenti, nonché la mancata convocazione per l’elezione delle cariche esecutive, nei modi e nei tempi sopra indicati, è motivo di commissariamento della regione. Art. 35. Il Presidente Regionale Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dello SNAMI per tutto ciò che ha esclusiva valenza regionale. Coordina l’Esecutivo Regionale. Firma gli Accordi regionali previsti dalle varie convenzioni e/o contratti, così come previsto all’art. 31. E’ delegato di diritto al Congresso nazionale, all’Assemblea Nazionale e al Consiglio Regionale. Convoca e presiede , il Consiglio Regionale i Comitati di Settore Regionali e l’Esecutivo Regionale. . Ogni atto o disposizione, a valenza interna od esterna, senza la firma del Presidente Regionale è da ritenersi nullo salvo espressa delega. Il Presidente Regionale opera sui conti correnti e sui depositi bancari afferenti alla Regione con firma disgiunta da quella del Tesoriere. Fissa, appena eletto la sede legale della Sezione Regionale preferibilmente presso una sezione Provinciale.. Art. 36. Il Vice Presidente Regionale Sostituisce il Presidente Regionale in caso di sua assenza o nei casi previsti dal presente Statuto. Svolge le funzioni a lui assegnate dal Presidente Regionale. In caso di dimissioni del Presidente regionale o dei 2/3 pesati dei componenti dell’Esecutivo Regionale, il Vice Presidente Regionale convoca, entro trenta giorni, un Consiglio Regionale Straordinario elettivo per il rinnovo delle cariche istituzionali. La mancata convocazione del Consiglio Regionale Straordinario elettivo, per i motivi indicati, è motivo di commissariamento della Regione. Art. 37. Il Segretario Organizzativo Regionale Svolge tutte le attività organizzative della Regione , redige i verbali di tutte le riunioni dell’Esecutivo e del Consiglio Regionale. Successivamente all’approvazione dei bilanci li invia all’esecutivo nazionale, assieme allo stralcio del verbale del Consiglio Regionale che li ha approvati, entro il 10 aprile di ogni anno e, ogni quadriennio, lo stralcio del verbale dell’Assemblea Elettiva comprendente l'elenco delle cariche sociali. Art. 38. Il Vice Segretario Organizzativo Regionale Svolge , con delega del Segretario Organizzativo e/o del Presidente Regionale, attività di supporto della segretaria regionale, su specifico incarico. Art. 39. Il Tesoriere Regionale È il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Regione e tiene un registro di entrate e uscite. Alla fine di ogni anno finanziario, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare al Collegio dei Revisori dei Conti e all’Esecutivo e prepara la relazione per presentare i bilanci al Consiglio Regionale ordinario annuale, dal 24 marzo al 04 aprile. Opera con firma disgiunta da quella del presidente sui conti correnti e sui depositi bancari afferenti alla Regione. Art. 40 Il Collegio dei revisori dei Conti Regionale a) Elegge nel suo ambito un Presidente, nei termini previsti dall’art. 18 Il Collegio controlla la regolarità formale delle spese e degli incassi, redige una relazione annuale sui bilanci e ne riferisce all’Assemblea Regionale annuale per l’approvazione. La carica di Revisore dei Conti non è compatibile con ogni altra carica degli organi Regionali tranne che con quella di delegato al Congresso Nazionale. b) Il Revisore supplente ha diritto a partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto al voto. c) In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro, il Presidente del Collegio, ne dichiara la decadenza e lo sostituisce con il membro supplente. d) In caso di dimissioni o di impedimento permanente di almeno due membri del Collegio, il Presidente regionale convoca, entro trenta giorni, un Consiglio regionale straordinario per l’elezione di un nuovo Collegio dei revisori dei Conti. La mancata convocazione dell’assemblea straordinaria è motivo di Commissariamento della Sezione. Art. 41. Comitato di Settore Regionale E’ costituito da Responsabili Provinciali dei Settori. Si riunisce, di norma, una volta l’anno su convocazione del Responsabile Regionale o del Presidente Regionale. Elegge il Responsabile di Settore che entra nel Consiglio Regionale, nella prima riunione utile dopo il Consiglio Regionale elettivo ordinario o straordinario che deve avvenire non oltre due mesi dopo il consiglio elettivo. Il Presidente Regionale può assumere , ad interim, la carica di Responsabile di Settore se, dopo le convocazioni dei comitati di settore, non si riesce ad eleggere un Responsabile o, in caso di dimissioni, per il tempo massimo di mesi due, entro il quale deve convocare un Comitato Regionale del Settore per la nomina del nuovo Responsabile Regionale. Art. 42. Il Responsabile di Settore Regionale 2) Viene eletto dal Comitato di Settore composto da tutti gli iscritti del settore specifico. 1) Ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, affiancando l’esecutivo e il Consiglio Regionale a cui riferisce. 2)Propone al Comitato di Settore la nomina dei Vice Responsabili per le specifiche aree del proprio settore che sono cooptati nel consiglio provinciale ,senza diritto al voto, dal Presidente Regionale. Le Aree specifiche possono essere definite se vi sono almeno due vice responsabili, per singola area, nelle sezioni della Regione. Nel caso in cui il Responsabile di Settore, in presenza dei requisiti sopra previsti, non provvede alla nomina del Vice Responsabile della specifica area, viene dichiarato decaduto dal Presidente Regionale che convoca e presiede un Comitato di Settore per provvedere alle nuove nomine, sia del Responsabile che dei Vice Responsabili. L’accertata mancata osservanza di quanto previsto dal presente comma, è motivo di Commissariamento della Sezione. 3) I vice Responsabili delle specifiche aree coordinano, di concerto con il Responsabile di Settore, le iniziative di carattere sindacale delle aree di propria competenza. Affiancano il Responsabile di Settore, a qualsiasi livello, quando si tratta di argomenti inerenti le aree di loro competenza. Art. 43. Responsabile Centro Studi Regionale E’ nominato dal Consiglio Regionale ed è il rappresentante della Regione nel centro studi nazionale. A tal fine il consiglio regionale entro trenta giorni il consiglio regionale comunica … Art. 44. Nelle Regioni in cui esiste una sola Provincia, la Sezione SNAMI Provinciale, in deroga al TITOLO IV del presente Statuto, è anche sede della Sezione Regionale e il Presidente Provinciale riveste anche la carica di Presidente Regionale. Lo stesso vale anche per le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle quali i Presidenti Provinciali hanno le stesse funzioni di un Presidente Regionale. L’ordinamento interno delle sezioni individuate nel presente articolo è quello previsto dal TITOLO III del presente Statuto. Art. 45. il commissariamento della sezione regionale, su proposta scritta di qualsiasi iscritto della regione interessata, è di competenza del Presidente Nazionale, che lo propone all’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 50, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, e avviene nei seguenti casi: a) per palese inosservanza delle delibere degli organi istituzionali nazionali; b) per quanto previsto, specificamente, nei seguenti articoli: art.34; art. 36; art. 40; art. 42.
TITOLO VI Organizzazione Nazionale Art. 46 Sono organi nazionali dello S.N.A.M.I.: 1) Il Congresso Nazionale Ordinario 2) Il Congresso Nazionale Straordinario 3) L’Assemblea Nazionale; 4) Il Direttivo Nazionale; 5) L’Esecutivo Nazionale; 6) Ufficio di Presidenza 7) Il Collegio dei Revisori dei Conti; 8) Il Collegio dei Probi Viri; 9) La Consulta delle Regioni Art. 47 Il Congresso Nazionale 1. Il Congresso Nazionale è composto da tutti i Delegati delle Sezioni Provinciali regolarmente costituite ed è aperto a tutti gli iscritti, questi ultimi senza diritto di voto e di parola. 2. Sono Delegati al Congresso Nazionale: - Il Direttivo Nazionale - il Presidente Provinciale di ogni singola Sezione Provinciale S.N.A.M.I., che può farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo Provinciale. - il Presidente Regionale di ogni singola Sezione Regionale S.N.A.M.I.. - Gli iscritti eletti dei consigli Provinciali quali Delegati. 3. La funzione di Delegato congressuale non è cedibile ad altro iscritto. Il numero dei Delegati, che sarà convalidato dalla Commissione “Verifica Poteri” appositamente nominata dal Presidente Nazionale, sarà rapportato al numero degli iscritti ad ogni singola Sezione Provinciale risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il Congresso, in regola con il pagamento della quota annuale e con le norme statutarie, e comunicato dalla Tesoreria Nazionale alle singole sezioni Provinciali. 4. Tale media comporterà le seguenti situazioni: a) per Sezioni provinciali con meno di 50 iscritti di media: nessun Delegato congressuale oltre al Presidente Provinciale o suo delegato b) per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 50 di media, ma inferiore a 100 unità: un Delegato congressuale oltre il Presidente Provinciale c) per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 100 di media: un delegato congressuale ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 unità, oltre il Presidente Provinciale. 5) Ogni membro del Direttivo Nazionale ha diritto ad un un voto. Tale voto , nel caso in cui il singolo membro sia già delegato dalla propria sezione provinciale e/o regionale, non verrà computato. Art. 48 Il Congresso Nazionale Ordinario Si riunisce, di norma, ogni anno, non prima della fine del mese di Aprile, su convocazione del Presidente Nazionale ai delegati con idonei mezzi almeno 30 giorni prima, per discutere della linea politica del Sindacato (eliminato perché se non le specifichi non si sa quali sono) e per approvare le eventuali modifiche statutarie, se all’ordine del giorno. Ogni quattro anni il Congresso si riunisce in Assemblea Elettiva ed elegge , con votazioni separate: 1) Il Presidente e il Direttivo Nazionale; 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti; 3) Il Collegio dei Probi Viri. Art. 49 Il Congresso Nazionale Straordinario Il Congresso Nazionale Straordinario viene convocato dal Presidente Nazionale, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata ai Delegati,, su propria decisione motivata o entro tre mesi dalla richiesta motivata pervenutagli dalla maggioranza semplice dei componenti dell’Assemblea Nazionale o dai due terzi dei Delegati Congressuali. Art. 50 L’Assemblea Nazionale E’organo non elettivo del Sindacato ed è composta dai Presidenti Provinciali, dai Presidenti Regionali, dal Presidente nazionale, dall’Esecutivo e dal Direttivo nazionale, dai Responsabili Nazionali di Settore, questi ultimi senza diritto al voto. Si riunisce , di norma, due volte l’anno su convocazione del Presidente nazionale preferibilmente nei mesi di Febbraio ed Ottobre. Può essere convocata in seduta straordinaria per i motivi specificatamente precisati nello Statuto. - Istituisce i Settori dello SNAMI su proposta del Presidente Nazionale. - Ratifica la nomina dei Responsabili Nazionali di Settore su presentazione dell’Esecutivo Nazionale. - esamina una volta all’anno nella seduta di febbraio/marzo per l’approvazione il bilancio consuntivo e preventivo - esamina i rapporti con le altre organizzazioni sindacali mediche, con la FNOMCEO, con l’ENPAM, con gli Enti ed organi politici e con gli Ordini dei Medici ed Odontoiatri - determina le modalità di adesione allo SNAMI delle associazioni che ne facciano richiesta, esaminando le domande di iscrizione ed esprimendo su queste parere motivato ed insindacabile - determina le modalità di adesione dello SNAMI e/o di alcune sue sezioni ad associazioni e/o confederazioni che ne facciano richiesta o alle quali l’Esecutivo Nazionale propone di aderire, esaminando le domande di iscrizione ed esprimendo su queste parere motivato ed insindacabile; - determina l’ammontare della quota sociale nazionale su proposta dell’Esecutivo nazionale - approva la quota minima di iscrizione provinciale nonché quella massima di competenza regionale - recepisce le linee programmatiche approvate dal Congresso Nazionale anche inerenti gli accordi ed i contratti nazionali, delegandole all’Esecutivo Nazionale - recepisce le linee programmatiche elaborate dal Congresso Nazionale e le trasmette agli esecutivi regionali per la stipula degli accordi/contratti - ratifica le nomine dei Responsabili Nazionali di Settore su indicazione del Presidente Nazionale - discute ed approva, su proposta dell’Esecutivo, le linee politiche generali sulle quali il Presidente e l’Esecutivo elaborano le piattaforme delle convenzioni e/o dei contratti di lavoro con le controparti pubbliche e/o private - in ogni caso, in chiusura delle trattative per il rinnovo delle convenzioni e/o del contratti di lavoro, dà mandato al Presidente Nazionale per la relativa firma, dopo opportuna discussione - istituisce, nella prima riunione utile dopo il Congresso nazionale elettivo ordinario e/o straordinario, una commissione composta da cinque componenti dell’Assemblea Nazionale di età superiore ai 50 anni e dieci anni di iscrizione al sindacato, più due supplenti, per esaminare e proporre all’Assemblea Nazionale i ricorsi ai deliberati del Collegio Nazionale dei Probiviri o per decidere della chiusura dell’iter di deferimento, ai sensi dell’art. 55, comma 11). - esamina i ricorsi presentati dalla commissione di cui al punto precedente per i provvedimenti relativi da prendere a maggioranza dopo discussione e con votazione a scrutinio segreto. I provvedimenti possono essere: - archiviazione - proscioglimento, - avvertimento - censura - sospensione temporanea da uno a sei mesi - espulsione ad nutum - delibera il commissariamento delle Sezioni Provinciali e/o Regionali inadempienti, su proposta del Presidente Nazionale. Art. 51
Il Direttivo Nazionale 1) E’ composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, e dai membri della lista collegata al Presidente, ed in particolare da: 1. Esecutivo Nazionale 2. Responsabile Centro Studi 3. Responsabile Scuola Formazione 4. 3 Consiglieri 5. I Coordinatori interregionali per il Nord, il Centro e il Sud 2) Viene eletto dal Congresso Nazionale ordinario, ogni quattro anni. 3) L’elezione avviene mediante il sistema elettorale di liste contrapposte, collegate ad un candidato Presidente. Il voto di lista dovrà essere espresso votando unicamente il nome del Candidato Presidente 4)Il voto avverrà secondo le modalità dei voti “pesati”. A ciascuna sezione verrà attribuito un numero di voti corrispondenti al numero degli iscritti registrati al 31 dicembre dell’anno precedente ed ufficializzati dalla Tesoreria nazionale. Tali voti andranno equamente distribuiti tra i delegati aventi diritto. Eventuali resti verranno attribuiti al Presidente Provinciale. Il numero di voti assegnati, secondo il calcolo summenzionato, sono personali di ogni singolo delegato e, in caso di assenza, non possono essere ricaricati sui delegati della stessa provincia presenti. I membri del Direttivo Nazionale, delegati di diritto ai sensi dell’art. 47, se non sono delegati dalle rispettive province e/o regioni, non possono partecipare alla votazione per il rinnovo delle cariche esecutive ( elettorato attivo ), fermo restando il loro diritto a potersi candidare ( elettorato passivo). In ogni caso partecipano alle votazioni su tutti gli altri argomenti all’ordine del giorno del Congresso Nazionale, con i voti calcolati ai sensi dell’art. 47, comma 5)... In caso di parità tra le liste si procederà immediatamente ad un ballottaggio tra le liste interessate Prevale la lista che abbia riportato il maggior numero di voti al primo scrutinio. Le liste devono essere presentate, entro le ore 12,00 del giorno precedente le elezioni al Presidente del Congresso, il quale, dopo aver verificato il numero e la correttezza delle firme di presentazione, le pubblica all’albo del Congresso entro le ore 16,00 dello stesso giorno. I nominativi dei candidati, il nome della lista e il nome del candidato Presidente, vanno iscritti in apposito registro tenuto dall’Ufficio di Segreteria del Congresso ed annesso agli Atti del Congresso. Ogni lista è composta da dodici candidati e deve essere collegata ad un candidato Presidente. Ogni lista può sostenere un solo candidato Presidente. Ogni candidato Presidente può essere sostenuto da una sola lista. Ogni iscritto allo SNAMI da almeno 5 anni , anche se non delegato, è candidabile ed eleggibile salvo quanto previsto dall’Art 3 del presente statuto.. Per poter presentare una lista devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: · accettazione per iscritto dei candidati · devono essere in numero di dodici; · a supporto della lista devono essere presentate un numero di firme dei delegati presenti al congresso, pari al 20% ; · i delegati possono firmare a supporto una sola lista. · Il numero di firme necessarie a raggiungere il 20% per il supporto di una lista verrà comunicato , ed affisso all’Albo del Congresso, dal Presidente del Congresso alla chiusura dei lavori della Commissione verifica Poteri. 5) Il Direttivo nazionale eletto si riunisce di norma due volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario 6) Il Direttivo Nazionale distribuisce al suo interno le cariche dell’Esecutivo, dei Responsabili del Centro Studi e, della Scuola Quadri, indicate dal Presidente Nazionale. 7) Il Presidente Nazionale può provvedere alla sostituzione di un membro dell’Esecutivo con un consigliere del Direttivo Nazionale, in caso di dimissioni o di revoca della delega per discordanza con la linea politica. 8) In caso di dimissioni di un numero di membri del Direttivo Nazionale con diritto al voto, pari a quelli dell’Esecutivo, così come del solo Presidente Nazionale, viene convocato dal Presidente, se in carica o dal Vice presidente, se in carica o dal componente dell’Esecutivo o del Direttivo più anziano di età, entro sessanta giorni, un Congresso Nazionale Straordinario Elettivo per il rinnovo di tutte le cariche istituzionali. In caso di dimissioni di un numero inferiore a quello dell’esecutivo di membri del Direttivo Nazionale, il Presidente convoca entro trenta giorni l’Assemblea Nazionale, per provvedere alla sostituzione degli stessi tramite votazione. I membri del Direttivo Nazionale decadono dalla carica per dimissioni, impedimento, (morte) o pensionamento. A. Centro studi Il Responsabile Nazionale del Centro Studi viene nominato dal Direttivo Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale come da comma 6) del presente articolo. Il Responsabile Nazionale del Centro Studi,su indicazione dell’Esecutivo Nazionale, raccoglie, elabora, studia e produce documenti, progetti ed ipotesi di lavoro, riguardanti non solo il sindacato in senso stretto ma anche tutti gli argomenti riguardanti la professione e i vari settori della categoria (normativa, fisco, aspetti medico-legali, accordi, contratti, ecc.) in base alle indicazioni ed alle priorità date per racchiuderle in un progetto analitico da presentare all’Esecutivo Nazionale ed all’Assemblea Nazionale.. Il Centro Studi è costituito dai responsabili Regionali del Centro Studi. B. Scuola di formazione Il Responsabile Nazionale della Scuola di Formazione viene nominato dal Direttivo Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale. come da comma 6) del presente articolo. Organizza, su indicazione dell’Esecutivo Nazionale, corsi, seminari e quanto altro necessiti per la formazione dei quadri dirigenti del Sindacato, degli iscritti e di eventuale personale ausiliario della professione medica. C. Consiglieri In numero di tre. Svolgono le funzioni assegnate dall’Esecutivo Nazionale. D. Coordinatori Interregionali. Sono in numero di tre ( per il Nord, il Centro e il Sud) . Vengono nominati dal Presidente Nazionale, fra i Presidenti Regionali delle Regioni del Nord, del Centro e del Sud; l’incarico ha la stessa durata di quello presidenziale . Hanno il compito di coordinare le Regioni interessate per quanto attiene le peculiari esigenze delle macro - aree rappresentate e di portare le specifiche istanze nel Direttivo nazionale di cui entrano a far parte senza diritto al voto. Affiancano l’Esecutivo Nazionale e il Direttivo Nazionale per tutte quelle iniziative di carattere sindacale, peculiari delle aree interessate ,che i predetti organismi nazionali vorranno loro affidare. Riuniscono, almeno una volta all’anno, i Presidenti delle Regioni delle macro aree interessate per prendere le iniziative e raccogliere le istanze. Fanno parte del Coordinamento Interregionale per il Nord le seguenti regioni: - Emilia Romagna; - Friuli Venezia Giulia; - Liguria; - Lombardia; - Piemonte; - Provincie Autonome di Trento e Bolzano; - Valle d’Aosta; - Veneto. - Fanno parte del Coordinamento interregionale per il Centro le seguenti regioni: - Abruzzo; - Lazio; - Marche; - Sardegna; - Umbria; - Toscana. Fanno parte del Coordinamento Interregionale per il Sud le seguenti Regioni: - Basilicata; - Calabria; - Campania; - Molise; - Puglia; - Sicilia Art. 52 La Consulta delle Regioni E’ Organo Nazionale consultivo dell'Esecutivo Nazionale e dell’Assemblea nazionale. 2. La Consulta delle Regioni è composta dai Presidenti Regionali, che possono farsi sostituire da un componente del proprio esecutivo. Ai lavori della Consulta possono partecipare i Membri dell’Esecutivo Nazionale. 3. Il Presidente Nazionale, sentiti i componenti della Consulta, nomina tra i componenti della Consulta stessa un Coordinatore. 4. Il Coordinatore convoca le riunioni della Consulta di norma ogni quadrimestre. La Consulta può essere anche convocata su richiesta o di due terzi dei suoi componenti o dell'Esecutivo Nazionale. In caso di necessità il Coordinatore può avvalersi della consulenza degli organi tecnici nazionali del sindacato. 5. Il Coordinatore relaziona sull'operato della Consulta all’Esecutivo Nazionale e all’Assemblea Nazionale. Art. 53 Esecutivo Nazionale L’Esecutivo Nazionale è composto da: Presidente Nazionale Vice – Presidente Nazionale Segretario 2 Vice- Segretari Tesoriere Addetto Stampa Il Presidente Nazionale Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente e politicamente il Sindacato. E’ il custode dello Statuto e dei Regolamenti. Rappresenta globalmente tutti i settori del Sindacato. Convoca e presiede gli Organi Nazionali. Sigla gli accordi e/o i contratti nazionali, così come previsto dall’art. 50. Nomina, in accordo con l’Esecutivo Nazionale, il responsabile della Comunicazione. Nomina, in accordo con l’Esecutivo Nazionale, i responsabili nazionali di settore che dovranno essere ratificati dall’Assemblea Nazionale. In caso di sue dimissioni, il Vice Presidente Nazionale convocherà, entro sessanta giorni, un Congresso straordinario per il rinnovo delle cariche istituzionali. Nei sessanta giorni necessari alla convocazione del Congresso Straordinario la carica del Presidente sarà surrogata dal Vice Presidente che sarà, a tutti gli effetti, il legale rappresentante del Sindacato. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica regionale e provinciale;il Presidente Nazionale si dimette dalle eventuali cariche ricoperte, entro trenta giorni dall’elezione Il Vice Presidente Nazionale Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente. Il Segretario Nazionale Il Segretario Nazionale svolge tutte le attività organizzative nazionali, redige e conserva i verbali del dell’Esecutivo Nazionale, dell’Assemblea Nazionale, del direttivo nazionale e di qualunque altra riunione Nazionale. E’ il responsabile del funzionamento dell’ufficio di segreteria. Assegna ai 2 vicesegretari i compiti di vice segretario amministrativo e organizzativo Vice Segretari Nazionali I Vice Segretari Nazionali assumono la carica di: 1)Vice segretario amministrativo 2)Vice segretario organizzativo svolgono le funzioni a loro delegate dal Segretario Nazionale. Il Vice segretario di più vecchia iscrizione al sindacato sostituisce il Segretario Nazionale in caso di sua assenza. Il Tesoriere Nazionale Il Tesoriere Nazionale è il responsabile amministrativo della gestione finanziaria e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci, consuntivo e preventivo, annuali da presentare all’approvazione dell’Assemblea Nazionale. L’Addetto Stampa Nazionale L’Addetto Stampa Nazionale il portavoce ufficiale del Presidente e dell’Esecutivo e si raccorda con il responsabile nazionale della comunicazione. Art. 54 Ufficio di Presidenza L’ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente e dal Segretario Nazionale Viene riunito tutte le volte che il Presidente Nazionale, per decisioni urgenti non rinviabili, lo ritiene necessario Le decisioni prese da codesto organismo dovranno comunque essere messe all’ordine del giorno del primo Esecutivo Nazionale utile Art. 55 Collegio nazionale dei Revisori dei Conti 1)Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dal Congresso Nazionale ogni quattro anni. ; Nel suo seno elegge un Presidente ed un Segretario. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica sindacle, ma può essere delegato al Congresso Nazionale. I Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare, senza facoltà di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale. Il Collegio viene convocato di norma ogni sei mesi. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti. Ha il compito di visionare il bilancio nazionale, i libri contabili e controfirmarli controllando la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate e controllare la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata. 2. Ha la possibilità di prendere visione di qualsiasi documentazione attinente ai bilanci; l'eventuale incongruenza sulla contabilità deve essere motivata e portata a conoscenza dell'Esecutivo Nazionale. Annualmente il Collegio redige una relazione che viene letta in Assemblea Nazionale. 3. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente. Art. 56 Il Collegio Nazionale di Probiviri 1.Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque componenti effettivi più uno supplente, di età superiore a 50 anni e con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I., eletti dal Congresso Nazionale ogni quattro anni. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica sindacale. Elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Giudica sull'operato dei soci e sulla inosservanza del presente statuto, nonché sull'inosservanza dei principi di deontologia ed etica, lesivi degli interessi e della dignità dello S.N.A.M.I. o di un suo iscritto, a livello provinciale, regionale e nazionale, su deferimento motivato e circostanziato di un qualsiasi iscritto 2. Il Collegio emette i propri giudizi esclusivamente sulla base delle denunce presentate e sulle prove prodotte dagli interessati. Potrà richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata esclusivamente agli interessati, invitandoli a produrli nel più breve tempo possibile; non potrà richiedere atti e/o documenti a terzi, anche se questi ultimi sono citati nelle documentazioni, senza il loro esplicito assenso. In ogni caso il giudizio deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dal recepimento del deferimento. Al fine di dare una data certa i deferimenti dovranno pervenire a mezzo raccomandata AR presso la sede della Presidenza del Collegio e protocollati in apposito registro che sarà custodito presso la sede del Collegio. 3. La sede ufficiale del Collegio dei Probi Viri Nazionali è presso la sede nazionale del Sindacato. Tutti gli atti relativi ai deferimenti saranno depositati presso la sede del Collegio ed opportunamente conservati mediante gli opportuni mezzi , ai sensi delle vigenti leggi sulla tutela dei dati sensibili ( leggi sulla privacy). 4. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri provvede, nel caso di azioni, a notificare all'interessato gli addebiti che debbono essere circostanziati con l'indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo, di luogo, delle relative modalità e, nel caso di omissioni, indicherà tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto. 5. Il Presidente del Collegio fissa la data dell'udienza e di ciò viene data comunicazione, con lettera R.R. all'interessato, almeno 20 giorni prima dell'udienza. In caso di assenza dell'interessato, viene fissata una seconda udienza e si procederà anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento il Relatore, nominato dal Presidente del Collegio tra i componenti dello stesso, svolge la propria relazione e l'Associato deferito, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all'adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta va redatta la decisione, con l'indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l'esposizione dei motivi e il dispositivo adottato. 6. I provvedimenti decisi dal Collegio devono essere presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere: - archiviazione - proscioglimento, - avvertimento - censura - sospensione temporanea da uno a sei mesi - espulsione ad nutum 7. I provvedimenti decisi dal Collegio Nazionale dei Probiviri vanno comunicati entro 3 giorni lavorativi al Presidente Nazionale che provvederà a renderli operativi entro trenta giorni lavorativi. 8. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso entro 30 giorni lavorativi il ricorso alla Commissione di cui all’art.50.Il ricorso congela il provvedimento fino alla decisione dell’Assemblea Nazionale. 9. La Commissione esamina il ricorso per proporlo alla prima convocazione dell’Assemblea Nazionale utile per i provvedimenti definitivi come da art.50 … 10. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente del Collegio ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti per la carica nelle ultime elezioni. 11) Nel caso in cui il Collegio dei Probi Viri non provvede a terminare l’iter del deferimento entro il termine di cui al comma 1), gli iscritti deferiti possono ricorrere alla Commissione di cui all’art. 50 chiedendo la chiusura del deferimento, per mancato rispetto dei tempi previsti, salvo che il Collegio documenti che il ritardo è dovuto a fatti e circostanze indipendenti dalla volontà del Collegio. Art. 57 Comitato di Settore Nazionale E’ costituito da Responsabili Provinciali e Regionali dei Settori. Si riunisce, di norma, una volta l’anno su convocazione del Responsabile Nazionale o del Presidente Nazionale ed ogni qualvolta sia necessario, per discutere delle problematiche e delle iniziative, a livello nazionale, del singolo Settore. Art. 58 Il Responsabile di Settore Nazionale 2) Viene nominato dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente nazionale. 1) Ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, affiancando l’esecutivo e il Direttivo Nazionale a cui riferisce. Viene cooptato nel direttivo nazionale con diritto al voto, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente Nazionale. 2)Propone al Comitato di Settore la nomina dei Vice Responsabili per le specifiche aree del proprio settore che possono essere cooptati nel Direttivo Nazionale ,senza diritto al voto, dal Presidente Nazionale su proposta del Responsabile di Settore. Nel caso in cui il Responsabile nazionale di Settore non provvede alla istituzione dei Vice Responsabili delle aree, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e propone un nuovo Responsabile di Settore all’Assemblea Nazionale. 3) I vice Responsabili delle specifiche aree coordinano, di concerto con il Responsabile di Settore, le iniziative di carattere sindacale delle aree di propria competenza. Affiancano il Responsabile di Settore, a qualsiasi livello, quando si tratta di argomenti inerenti le aree di loro competenza. Art. 59 In caso di scioglimento dello S.N.A.M.I., le eventuali rimanenze attive saranno devolute all’ENPAM. NORME FINALI
Norma finale 1 Il presente statuto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 . Entro il 20 marzo 2010 dovranno essere rinnovati tutti gli esecutivi provinciali e entro il 4 aprile 2010 dovranno essere rinnovati tutti gli esecutivi regionali. Nel congresso nazionale ordinario elettivo del 2010 verranno elette le cariche nazionali come dal presente statuto. Il presidente e l’esecutivo nazionali uscenti sono delegati di diritto al congresso nazionale. In deroga ai comma b) e c) dell’articolo 3 del presente Statuto, se , all’atto del rinnovo degli esecutivi provinciali e regionali previsto dalla presente norma finale, i Presidenti in carica appartengano al Settore Pensionati – Libero Professionisti, possono ricandidarsi alle cariche esecutive esclusivamente per il quadriennio 2010 – 2014. Norma finale 2 I settori dello SNAMI fino ad eventuale modifica o integrazione da attuarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto sono: Settore della Medicina Convenzionata; Settore delle Dirigenza Medica; Settore Medici Pensionati – libero professionisti. Nell’ambito dei singoli settori il Responsabile, propone , la nomina dei Vice- Responsabili per le specifiche Aree, agli Esecutivi Provinciali, Regionali o Nazionale. Gli iscritti al Settore Pensionati – Liberi professionisti , ai sensi dell ‘art. 3 non possono rivestire cariche esecutive. Norma finale 3 Il Congresso Nazionale e l’Assemblea Nazionale, possono, successivamente all’entrata in vigore del presente Statuto, redigere un Regolamento attuativo ogni qualvolta si rendesse necessario specificare e regolamentare alcuni aspetti su proposta del Presidente nazionale. Norma finale 4 Le spese di partecipazione all’Assemblea Nazionale dei delegati sono a carico delle singole Sezioni Provinciali e Regionali . Sarà possibile prevedere delle forme di compartecipazione alla spesa, secondo quanto delibererà l’Esecutivo Nazionale; fermo restando la compatibilità economica di bilancio. Norma finale 5 La carica di presidente provinciale, regionale nazionale è incompatibile con la carica di presidente di ordine, presidente Enpam, Onaosi, Fnomceo. Norma finale 6 Il Settore della Dirigenza Medica, in ottemperanza alle norme legislative in materia di rappresentanza presso l’ARAN, è confluito in apposito settore specifico SNAMI all’interno della Sigla Sindacale CIMO-ASMD, con apposita delibera del Comitato Centrale del mese di ottobre 2008,secondo uno specifico protocollo sottoscritto da ambo le Parti che si intende integralmente confermato nel presente Statuto. Per mantenere i rapporti intersettoriali all’interno del Sindacato il Responsabile di tale settore viene cooptato , senza diritto al voto, all’interno degli esecutivi Provinciali, Regionali e Nazionale. Norma finale 7 Le elezioni Nazionali ai sensi dell'Art. 48 si svolgeranno sempre il giorno precedente la chiusura del Congresso Nazionale Elettivo. |